“Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”

Avvocato YURI TARTARI

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013)

Di seguito il testo della nuova ordinanza ministeriale in tema di custodia dei cani.

I punti salienti:

  • RESPONSABILITA’: Il proprietario del cane è responsabile del suo benessere, del suo controllo e della sua conduzione. Risponde civilmente e penalmente dei danni cagionati dal cane (a persone, animali o cose).
  • CESSIONE MOMENTANEA: In caso di cessione momentanea del cane, chi lo detiene (non proprietario) assume le relative responsabilità nel periodo di detenzione.
  • OBBLIGHI: Il proprietario (ovvero il detentore) del cane devono

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